Il Testo Unico “partecipate” è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Sarà quindi il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, ed entrerà in vigore il 23 settembre. Si tratta di una norma nuova per l'Italia. Nessuna legge aveva mai disciplinato in modo organico tutte le società a partecipazione pubblica, sia nazionali, che regionali, che locali.
Adesso abbiamo una norma precisa che punta a circoscrivere e limitare il perimetro di attività di aziende pubbliche, ridurne il numero e promuoverne efficienza, efficacia ed economicità. A questa si affiancherà presto il Decreto Madia sui servizi pubblici locali, che disciplinerà (sempre all'interno della riforma della Pubblica Amministrazione) questo delicato settore, in cui operano molte aziende partecipate.
Vediamo i punti del nuovo Testo Unico:
– La norma riguarda le sole società (spa, srl anche consortili e cooperative), e non Fondazioni, Associazioni, Istituzioni, aziende speciali, enti economici. Le amministrazioni possono detenere e costituire solo società di capitali.
– La norma definisce il perimetro delle attività di queste aziende. Stabilisce in positivo cosa possono fare (servizi di interesse generale, opere pubbliche, autoproduzione di beni e servizi, centrali di committenza) e cosa non possono fare (attività che non rientrino nelle finalità istituzionali di quella amministrazione). Si supera la distinzione e l’incompatibilità fra società strumentali e società in house, previste dal Bersani. Tali vincoli si applicano sia alle aziende esistenti che a quelle di nuova costituzione. Sono escluse soltanto alcune imprese di cui all'allegato a e le quotate in Borsa. Possibile la partecipazione in enti fieristici e in start up e spin off universitari.
– La norma stabilisce anche dei requisiti minimi per detenere una partecipazione o costituirne una nuova. La società deve avere almeno 1 milione di fatturato annuo, avere un numero di dipendenti superiore agli amministratori, non aver accumulato perdite, etc.
– I Piani di riassetto. Ogni amministrazione (in tempi definiti, entro 23 marzo 2017 il primo, poi dal 31 dicembre 2018) dovrà fare un’analisi delle sue partecipate e se riscontra casi di non conformità ai vincoli del decreto, attivare il Piano di riassetto, che può prevedere alienazioni, liquidazioni, fusioni e conferimenti. L'obiettivo è ridurre il numero: da 8000 a 1000.
– La costituzione di nuove società è sottoposta ad obblighi di motivazione stringenti, con un ruolo di verifica e controllo di Corte dei Conti e Autorità Antitrust. Non sarà facile quindi costituire nuove società, se non con argomentazioni molto forti.
– Vengono confermate le disposizioni sugli obblighi per assunzioni e personale, estesi a tutte le società controllate (escluse le quotate).
– Vengono introdotte norme sulla Governance delle imprese, con l’indicazione “di norma” dell’amministratore unico, un decreto attuativo che dirà come e quando si possono fare Consigli di Amministrazione e che definirà le soglie dei compensi
– La norma prevede la “crisi di impresa” anche per le aziende a partecipazione pubblica. Inoltre, disciplina le gestioni in house e le spa miste pubblico private (il privato deve avere almeno il 30%), con un collegamento alle nuove norme del Codice degli Appalti. Prevede inoltre la possibilità per le aziende a controllo pubblico di quotarsi nei mercati regolamentati.
Una norma che definisce regole precise (forse un po’ troppe), ma che non distingue fra partecipate che operano su mercati concorrenziali (chi vince una gara, chi ha fatto una gara per il partner, chi opera su mercati aperti come le farmacie) e partecipate che operano in mercati regolati o per la sola amministrazione (in house o strumentali), sottoponendo tutte agli stessi obblighi ed escludendo dagli obblighi di fatto solo le quotate. Proprio questa scelta di “facilitare” le quotate può esser interpretata come “incentivo” ad utilizzare questo strumento, quindi come scelta di politica industriale. Il percorso di “razionalizzazione” legato ai piani di riassetto appare un po’ lento e farraginoso, andrà quindi valutato se produrrà in tempi ragionevoli il risultato di passare da 8000 a 1000. Nell’insieme una norma molto ispirata al diritto amministrativo (nasce dalla Funzione Pubblica) e poco orientata alle politiche industriali e agli aspetti economici di questo settore dell’economia italiana.